Caso 1 - Genesi
Un imprenditore in età avanzata, sposatosi recentemente con una donna molto più giovane ha due figli in giovane età che sicuramente non potranno portare avanti la società quando lui non sarà più in grado di farlo. Si prospetta l’ipotesi di perdere tutto il know how e le potenzialità reddituali future dell’impresa. Unica alternativa sembra quella di vendere e lasciare agli eredi immobili da gestire (ma anche questo sembra complesso) oppure somme di denaro o titoli, ma la redditività molto alta dell’impresa, un futuro valore accresciuto dalla potenziale terza generazione (che solitamente porta al consolidamento di un’impresa solida) e la tradizione familiare verrebbero a mancare.
Unica persona di fiducia e competente è il commercialista storico dell’imprenditore.
Vantaggi del Trust - Caso 1
Viene creato un Trust per la gestione dell’impresa nel quale confluisce per il momento solo ed esclusivamente la nuda proprietà delle quote del disponente (l’imprenditore anziano). Lo stesso mantiene pertanto il controllo e la governance dell’azienda.
Alla sua morte le quote confluiranno automaticamente nel Trust creato. Al Trustee viene assegnato l’incarico di gestire l’azienda (anche eventualmente per il tramite o con la consulenza di soggetti qualificati), sotto il controllo del guardiano (che essendo il commercialista da tanti anni dell’impresa la conosce perfettamente).
I beneficiari (i giovani figli dell‘Imprenditore) potranno accedere alle quote solo ed esclusivamente dopo aver ultimato gli studi ed aver agito nell’azienda a livello operativo per due anni in ognuno dei tre settori ritenuti fondamentali dall’imprenditore/disponente, al fine di far acquisire loro la necessaria esperienza nei reparti chiave dell’azienda.
Alla fine di questo periodo di apprendistato ognuno di loro diverrà proprietario delle quote e sarà libero di decidere se mantenere l’attuale governance, cambiarla o assumere in proprio l’amministrazione.
L’imprenditore è anche beneficiario in vita del Trust nel caso si renda necessario creargli una redditività per esigenze sopravvenute (malattie o altro).
Caso 2 - Genesi
Una signora molto benestante, anziana, con una figlia disabile e assolutamente non autosufficiente, divorziata e con un marito da sempre assente, trasferitosi all’estero e che non ha mai partecipato al mantenimento della figlia si trova in gravi condizioni di salute. La signora dispone di diversi immobili e un ingente patrimonio mobiliare in titoli inseriti in una proficua gestione.
La necessità è quella di fare in modo di avere la certezza di una efficace gestione della figlia che dovrà il più possibile mantenere le stesse abitudini (dei cambiamenti inciderebbe moltissimo sulle sue condizioni di salute, data la situazione psico-fisica) evitando che la gestione stessa venga affidata al padre che non è ritenuto idoneo dalla madre anziana, dati i trascorsi.
La madre non ritiene giustamente idonei i sistemi prospettati dalla normativa del codice civile, in quanto viene previsto fondamentalmente un sistema di dubbia efficacia, consistente nell’assegnare la nuda proprietà ad un soggetto o ad un ente che diverrebbe proprietario del bene una volta deceduta la figlia, in cambio dell’assistenza alla stessa.
Ovviamente la paura che si lasci la figlia abbandonata a se’ stessa, parcheggiata in attesa della morte e senza nessun controllo inducono la disponente a cercare soluzioni alternative.
Vantaggi del Trust - Caso 2
Viene istituito un Trust nel quale confluisce la nuda proprietà dei beni immobili, in maniera da permettere che la gestione ed i redditi rimangano in capo alla disponente/madre finché la stessa rimane in vita.
Viene previsto altresì che in caso di incapacità della signora (da definirsi da un pull di tre medici che decidono a maggioranza) i beni immobili passino in piena proprietà al Trust e che i titoli vengano rinegoziati per permettere al Trust stesso di disporre dei beni necessari per la gestione di entrambi (madre e figlia).
Il Trust avrà durata fino ad una data che consenta di gestire i beni per un periodo pari alla vita della figlia, dopo tale data i beni andranno ai beneficiari finali, scelti dalla disponente come soggetti a cui andranno i beni che residueranno dopo essere stati utilizzati per gestire la figlia disabile.
Per i titoli, la signora istituirà beneficiario il Trust in caso di morte della disponente.
La disponente è anche beneficiaria in vita del Trust nel caso si renda necessario crearle una redditività per esigenze sopravvenute (malattie o altro).
Caso 3 - Genesi
Un imprenditore messo in minoranza dai soci non viene più interpellato per le decisioni aziendali e non si vede più distribuiti utili, nonostante sia il fondatore che, con la sua invenzione iniziale ha consentito lo sviluppo e il successo dell’azienda.
Lo stesso, pur essendo dimissionario e non più ricompreso nell’organo amministrativo, date le proprie caratteristiche e le peculiarità dell’azienda ha il fondato sospetto che potrà trovarsi in conflitto di interessi qualora intraprenda attività concorrente.
Vantaggi del Trust - Caso 3
Viene istituito un Trust in cui confluiscono le quote della società.
A questo punto il cliente fonda la propria attività e inizia a poter incassare nuovamente senza timore di essere in concorrenza.
Il Trust inizia un’attività di controllo sulla vecchia società e inizia una serie di attività di disturbo, facendo scaturire la necessità di liberarsi di un socio scomodo e di liquidare il vecchio proprietario.
Viene pertanto nominato un loro arbitrale per la quantificazione delle quote da liquidare e il vecchio socio ottiene le somme relative.
Caso 4 - Resilienza
Viene istituito un Trust da un imprenditore che in epoca successiva Inizia ad avere problemi e si trova con azioni atte ad attaccare tutti i suoi beni, c/c e quant’altro.
Nonostante non sia passato neanche il tempo per il consolidamento (i 5 anni canonici per la revocatoria ordinaria) i beni inseriti nel Trust non vengono intaccati.
Caso 5 - Resilienza
A seguito di una erronea interpretazione un Trust viene attaccato dall’Agenzia delle Entrate per imputazione di redditi in realtà estranei perché del disponente.
Nel caso specifico il non dichiarato intento del fisco è quello di percepire imposte maggiori, non riconoscendo spese sopportate personalmente dal disponente, pertanto non opponibili dal Trust.
L’attacco si ferma direttamente al primo ricorso in autotutela, ancora prima di partire, con l’annullamento totale del provvedimento.